Ottobre 13, 2021

Assegno di Mantenimento Coniuge e Assegno Divorzile: le Differenze

Spesso si parla di assegno di mantenimento del coniuge e assegno divorzile. E ci si chiede quali siano le differenze tra questi due concetti apparentemente molto simili. Occorre perciò fare chiarezza.

La differenze tra assegno di mantenimento coniuge e assegno divorzile

Assegno di mantenimento coniuge

L’assegno di mantenimento e quello divorzile (o di divorzio) costituiscono due sostegni economici diversi, riconosciuti ai beneficiari in presenze di circostanze e requisiti differenti

L’assegno di mantenimento è una misura che viene concordata tra i coniugi o, in assenza di accordo, disposta dal giudice al momento della separazione, tenendo conto di una serie di parametri tra cui, oltre alla differenza tra le condizioni reddituali dei due coniugi, anche la durata del matrimonio e la capacità (fisica, di età, di formazione e di salute) del coniuge più debole di lavorare per mantenersi da sé.

Lo scopo di tale contributo di carattere economico, da versare mensilmente, è garantire al coniuge con il reddito più basso di poter mantenere, anche dopo la fine della convivenza coniugale, lo stesso tenore di vita di cui godeva in precedenza. 

Per questa ragione, il presupposto per concessione a favore di uno dei coniugi dell'assegno di mantenimento è la sostanziale sproporzione di reddito tra moglie e marito. 

L’assegno di mantenimento non può essere richiesto dal coniuge che, nell’ambito della causa di separazione, subisce il cosiddetto addebito, ossia la dichiarazione giudiziale di responsabilità per la fine della convivenza, ovvero quando il coniuge che lo richiede ha violato uno dei doveri nascenti dal matrimonio come l’obbligo di fedeltà, convivenza, contribuzione materiale e morale ai bisogni della famiglia, solidarietà, ecc. 

assegno divorzio

Assegno di divorzio

L’assegno divorzile, invece, ha la funzione di garantire autonomia e indipendenza economica del coniuge col reddito minore tra i due, ma non lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. 

Per questa motivo, quando l'ex coniuge diviene capace di mantenesi da se l’assegno divorzile decade.

La prima differenza sostanziale tra assegno di mantenimento e divorzile sta nella quasi automatica attribuzione del primo e in un più severo giudizio di meritevolezza per il secondo. 

La ragione è semplice: l’assegno di mantenimento è una forma di “paracadute” per il fatto di trovarsi, sul più bello, soli e senza un sostegno economico. Tra la separazione e il divorzio invece c’è tutto il tempo per iniziare a reimpostare la propria vita e cercare una soluzione che possa garantire l’autosufficienza. 

Per questo motivo, inoltre, colui che richiede l’assegno divorzile  deve dimostrare:

  • di non avere più un’età utile per collocarsi nel mondo del lavoro (età che per la Cassazione scatta all’incirca da 45 anni in su);
  • o di non avere una condizione di salute tale da consentirgli di lavorare;
  • o di aver perso ogni contatto con il mondo del lavoro per essersi occupato della gestione della famiglia e dei figli (il richiamo è alla casalinga);
  • di aver cercato un lavoro (inviando il cv alle aziende, chiedendo colloqui di lavoro, partecipando a bandi e concorsi, iscrivendosi all’Ufficio per l’Impiego, ecc.) e di non esserci riuscito nonostante tutta la buona volontà.

La più importante differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile sta però nel criterio di liquidazione dell’importo. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell’assegno di mantenimento, considerato che esso mira a garantire, all’ex più debole, lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, il reddito più elevato dei due viene sostanzialmente diviso (al netto delle maggiori spese derivanti dalla separazione) in modo che le differenze economiche tra moglie e marito vengano livellate. Per questa ragione, tanto più è benestante uno dei due coniugi, tanto maggiore sarà l’assegno di mantenimento.

Invece, scopo dell’assegno divorzile è garantire solo l’autosufficienza economica del coniuge più debole ossia la capacità di mantenersi da solo. Sicché la misura, seppur non “fissa”, non risentirà della maggiore ricchezza di uno dei due.

Unica eccezione è prevista per il coniuge che, con il proprio lavoro domestico, ha consentito all’ex di dedicarsi alla carriera e incrementare la propria ricchezza. In tal caso, l’assegno di mantenimento sarà incrementato in modo proporzionale a tale ricchezza e sarà quindi ben più alto dello stretto necessario per raggiungere l’autosufficienza economica. 

Casi in cui decade il mantenimento: il nuovo intervento della Corte di Cassazione

La sentenza rivoluzionaria 28778 – 16 ottobre 2020 della Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegno di mantenimento debba essere rimodulato o perfino revocato se il coniuge beneficiario ha una relazione stabile con un nuovo partner, anche in assenza di convivenza.

La Cassazione ha così accolto il ricorso di un uomo di Reggio Calabria che chiedeva di non pagare più il mantenimento alla sua ex moglie. La donna sosteneva di non avere nessun reddito e che non era stata dimostrata la relazione col nuovo compagno. Tuttavia, aveva una relazione consolidata anche se non condivideva l’abitazione in modo stabile col nuovo partner. Entrambi non avevano cambiato il proprio domicilio ma l’ex marito sosteneva che, di fatto, vivessero insieme.

I giudici di Cassazione hanno dato ragione all’ex marito giustificando nella sentenza che il rapporto consolidato e pluriennale è “pure caratterizzato da ufficialità, fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi di piena ed effettiva convivenza più o meno lunghi”.

Si tratta di una sentenza storica già rinominata ‘sentenza salva-mariti‘ che, di fatto, può far scattare l’annullamento (per sempre) dell’assegno di mantenimento o divorzile.

Ricordiamo che tale sentenza non può essere applicata in generale, bensì valutando il singolo caso una volta dimostrate in giudizio la stabilità e continuità del rapporto e tenendo conto della situazione finanziaria del nuovo partner.

Il mantenimento non decade se uno dei due partner è impossibilitato a lavorare, nonostante la nuova relazione dell’ex coniuge.

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