Settembre 26, 2024

COSA FARE SE IL DATORE DI LAVORO CONSEGNA LA BUSTA PAGA AL LAVORATORE MA NON PAGA LO STPENDIO

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COSA FARE SE IL DATORE DI LAVORO CONSEGNA LA BUSTA PAGA AL LAVORATORE MA NON PAGA LO STPENDIO.

Quello alla retribuzione è un diritto fondamentale del lavoratore.

Secondo la normativa vigente, il datore di lavoro paga le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di busta paga ma può accadere che il datore di lavoro, pur consegnando la busta paga al lavoratore, non gli paghi realmente lo stipendio.

In questi casi, la busta paga potrà essere utilizzata dal lavoratore come prova del credito vantato nei suoi confronti.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO.

In caso di mancato pagamento dello stipendio, il lavoratore, invece di agire giudizialmente, può rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, tramite un'apposita richiesta di avvio della procedura di conciliazione.

Tale procedura si svolgerà avanti ai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e, in caso di esito positivo, si concluderà con la redazione di un verbale di avvenuta conciliazione, al quale potrà essere apposta formula esecutiva (art. 11, D.Lgs. n. 124/2004).

Il verbale, in tal modo, diviene titolo esecutivo e consente al lavoratore di agire giudizialmente nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti quanto in esso stabilito.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro, inoltre, ai sensi della legge (art. 5 Legge n. 4/1953) può irrogare, per la mancata o ritardata consegna al lavoratore della busta paga, una sanzione amministrativa, il cui importo è compreso tra un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 900,00 (oltre, ovviamente, all’obbligo di pagamento delle retribuzioni portate dal cedolino stesso).

LA TUTELA GIUDIZIALE: LA DIFFIDA.

In caso di mancato pagamento dello stipendio, si deve innanzitutto inviare al datore di lavoro, con modalità tali da garantire la consegna (via Posta Elettronica Certificata, raccomandata a/r, consegna a mano), una lettera di contestazione e messa in mora, nella quale si contesta il mancato pagamento della retribuzione.

Se ciò nonostante, il datore di lavoro non paga lo stipendio al lavoratore, la via più semplice e veloce per il lavoratore è quella di procedere giudizialmente presentando un ricorso per decreto ingiuntivo.

 

IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo la busta paga consegnata dal datore di lavoro rappresenta una “prova scritta” (art. 633 c.p.c.) in base alla quale si può chiedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (giacchè costituisce “documentazione proveniente dal debitore comprovante il diritto fatto valere” - art. 642 c.p.c.).

Il decreto ingiunivo (o ingiunzione di pagamento) è un ordine con cui il Giudice intima al datore di lavoro di pagare le somme dovute al lavoratore entro 40gg.

Il decreto ingiuntivo contiene l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, il lavoratore potrà procedere ad esecuzione forzata.

In caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il lavoratore potrà subito notificare al datore di lavoro l’atto di precetto contenente l’intimazione al pagamento nel termine di 10 giorni.

Se il datore di lavoro presenta un'opposizione al decreto ingiuntivo, inizierà un autonomo procedimento ordinario dinanzi al Giudice del Lavoro competente.

Il termine di prescrizione dei crediti di lavoro è di cinque anni (art. 2948 c.c.).

 

POSSIBILITÀ DI DIMETTERSI PER GIUSTA CAUSA SENZA PREAVVISO

Il lavoratore, in caso di mancato pagamento dello stipendio, è legittimato a recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso, osservando le modalità previste, essendo l’inadempimento del datore di lavoro una “giusta causa” di recesso (art. 2119 c.c.).

In tali casi il lavoratore potrà avere accesso ai sussidi di disoccupazione, come previsto dall’INPS.

L’IPOTESI DEL DATORE DI ALVORO INSOLVENTE: IL FONDO DI GARANZIA DELL'INPS.

Quando il datore di lavoro ottiene il c.d. “titolo esecutivo” (ad es. un decreto ingiuntivo non oggetto di opposizione oppure un verbale di avvenuta conciliazione innanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro) ma il datore di lavoro continua ad essere inadempiente, ovvero non paga lo stipendio, si potrà avviare la procedura di esecuzione forzata per recuperare il proprio credito.

Può accadere, però che il datore di lavoro, sia insolvente, non abbia risorse economiche o beni da utilizzare per pagare il debito.

In questi casi, il lavoratore, rispettando le condizioni previste, può avvalersi dell'apposito Fondo di Garanzia, istituito presso l’INPS, per ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità ed il Trattamento di Fine Rapporto non percepiti.

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