Gratuito patrocinio

Lo Studio legale Calderoni di Roma, qualora ricorrano i presupposti per usufruire del gratuito patrocinio, si occuperà di presentare  la domanda alle Autorità competenti producendo tutta la documentazione necessaria.

Dopo la conferma dell’ammissione, seguirà la pratica senza che dobbiate sostenere alcun costo.

Che cos’è il gratuito patrocinio?

diritto di difesaIl patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio”, è l'istituto che consente alle persone meno abbienti di agire e difendersi per tutelare i propri diritti di fronte all’autorità giudiziaria. In particolare, è assicurato il patrocinio (art. 74 DPR 115/2002):

  • nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;
  • nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

In pratica, grazie al gratuiti  patrocinio le spese legali relative all’avvocato sono pagate dallo Stato e per questa ragione il cliente non deve pagare alcun compenso al proprio avvocato.

Pertanto, il legale non può chiedere compensi o rimborsi al cliente ammesso al gratuito patrocinio.

Il cittadino che si trovi in difficoltà economiche e non dispone  di risorse sufficienti può può chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio sia  che per difendersi nel caso in cui sia convenuto in giudizio da altri), che per agire in giudizio, quando debba tutelare e far valere un suo diritto, in ogni stato e grado del processo.

Si deve però tener a mente che quando il cittadino ammesso al gratuito patrocinio perde la causa, non può utilizzare il beneficio per proporre l'impugnazione.

Requisiti di ammissione al gratuito patrocinio

Possono giovarsi a determinate condizioni:

  • i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),
  • i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
  • gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.

Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio devono sussiste le seguenti condizioni:

  1. le ragioni fatte valere dalla parte richiedente non siano manifestamente infondate. In altre parole, è negato il diritto di ottenere il patrocinio gratuito allorché le ragioni avanzate dal richiedente siano pretestuose;
  2. il cittadino deve avere un un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 euro. Ai fini del corretto calcolo del reddito è indispensabili rivolgere ad un Commercialista, Caf o Patronato.

Gratuito patrocinio senza limiti di reddito

Come spiegato prima l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio postula dei limiti reddituali. Ciò nonostante in alcune specifici casi previsti dalal legge, Lo Stato concesso l’accesso al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito.

Sono ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali:

  • la persona offesa dai seguenti reati: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) – come previsto dall’art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002;
  • il minore straniero non accompagnato coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, il quale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale (art. 3 c. 1 legge 184/1983) – come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002;
  • i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; in questo caso l’ammissione al gratuito patrocinio riguarda il relativo procedimento penale e tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata - come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002 (comma aggiunto dall’art. 1 c.1, legge 4/2018, non tenendo conto dell'esistenza di un comma con identica numerazione).

Il richiedente deve allegare un’autocertificazione sull’entità del proprio reddito.

Il richiedente straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, deve allegare una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato nella domanda.

avvocato roma

Modalità di richiesta del gratuito patrocinio

Il soggetto che si trovi nelle condizioni descritte in precedenza, se vuole usufruire del gratuito patrocinio deve presentare una domanda (istanza in carta semplice e  redatta in duplice copia, una per il Consiglio dell’Ordine e una per l’Agenzia delle Entrate) di ammissione al gratuito patrocinio. 

La domanda può riguardare qualsiasi stato e grado del processo e la sua proposizione non comporta costi per il richiedente e può essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente (art. 124 DPR 115/2002): personalmente dalla parte, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure telematicamente tramite il suo difensore che ne autentica la sottoscrizione.

In ambito penale, la domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il pende il procedimento

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